Onorevoli Colleghi! - L'ipotesi criminosa prevista dall'articolo 639 del codice penale, che costituisce una forma lieve di quella prevista dall'articolo 635 del medesimo codice, tende alla tutela della proprietà e, più precisamente, ad evitare una menomazione del patrimonio del soggetto passivo attraverso il deturpamento o l'imbrattamento di una cosa che gli appartiene.
      L'articolo 639 del codice penale contempla la medesima ipotesi di reato nel caso in cui il fatto è commesso su cose d'interesse storico o artistico, ovvero su immobili compresi nel perimetro del centro storico.
      Il fenomeno degli atti vandalici con cui vengono imbrattate e deturpate opere artistiche ed architettoniche delle nostre città, ovvero edifici o immobili urbani, assume proporzioni sempre maggiori.
      La presente proposta di legge, recante la novella dell'articolo 639 del codice penale, intende stabilire sanzioni a carico di coloro i quali compiono atti vandalici di deturpamento e imbrattamento di muri pubblici e privati, delle attrezzature per il tempo libero, delle panchine, dei plessi

 

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monumentali, dei contenitori d'igiene pubblica, dei porta rifiuti e in genere dei beni mobili ed immobili altrui ovvero dei beni mobili e immobili di interesse storico e artistico.
      Le sanzioni contemplate consistono nella pena della reclusione fino a tre mesi, nella sanzione pecuniaria da 200 a 500 euro e nell'adempimento, a carico di chi deturpa o imbratta con scritte e graffiti, dell'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi.
      Infine, per l'ipotesi di danni provocati a cose d'interesse storico o artistico, il secondo comma del testo novellato propone una maggiorazione della pena pecuniaria, prevedendo una multa fino a 2.000 euro.
 

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